Sez. 2, Sentenza n. 3341 del 22/02/1985 Ud. (dep. 11/04/1985) Rv. 168645 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI LIEVE DI RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI EX ART. 62 N. 4 COD. PEN. - COMPATIBILITÀ - RATIO DELLE DUE NORME.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - IPOTESI LIEVE DI RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI EX ART. 62 N. 4 COD. PEN. - COMPATIBILITÀ - RATIO DELLE DUE NORME.*
Il riconoscimento della ipotesi lieve di ricettazione non esclude la possibilità di applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., giacché il fatto di particolare tenuità, previsto dall'art. 648, primo comma cod. pen. è cosa diversa dal "danno patrimoniale di speciale tenuità" preso in considerazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. su indicato. Infatti, nella prima ipotesi si prescinde dagli effetti dannosi del reato e si fa riferimento soltanto all'entità del fatto, mentre ai fini dell'applicabilità della attenuante comune si deve aver riguardo agli effetti dannosi del fatto stesso. (V mass n 152491).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)