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Sez. 5, Sentenza n. 9493 del 18/05/1982 Ud. (dep. 18/10/1982) Rv. 155664 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - ANIMUS NOCENDI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSAPEVOLEZZA DI UN POSSIBILE PREGIUDIZIO AI CREDITORI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155664-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA - ANIMUS NOCENDI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSAPEVOLEZZA DI UN POSSIBILE PREGIUDIZIO AI CREDITORI - NECESSITÀ.*

L'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione è il dolo generico, desumibile dalla coscienza e volontà degli Atti di distrazione. Tuttavia, poiché l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice è quello dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro diritti, occorre che il fallito compia gli Atti di distrazione con la consapevolezza che essi cagioneranno o potranno cagionare pregiudizio alla massa dei creditori. (Conf mass n 145258. Per la limitazione del dolo alla coscienza e volontà degli Atti di distrazione; (Conf mass n 146204; (Conf mass n 144640; (Conf mass n 145258).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)