Sez. 5, Sentenza n. 5919 del 13/03/1980 Ud. (dep. 12/05/1980) Rv. 145258 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - NOZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - NOZIONE.*
L'interesse tutelato dall'art 216 legge fallimentare e quello dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro diritti; sicche l'agente deve rappresentarsi che dalla distrazione dei beni derivi o possa derivare danno alle ragioni dei creditori.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)