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Sez. 2, Sentenza n. 4529 del 19/05/1990 (Rv. 467257 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE DELL'IMMOBILE IPOTECARIO - ELEMENTI NECESSARI - DISCIPLINA EX ART. 2826 COD. CIV. - APPLICABILITÀ A TUTTE LE IPOTESI DI IDENTIFICAZIONE DI UN IMMOBILE - ESCLUSIONE - CRITERIO LIMITATO ALLA FATTISPECIE NORMATIVA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467257-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE - INDICAZIONE DELL'IMMOBILE IPOTECARIO - ELEMENTI NECESSARI - DISCIPLINA EX ART. 2826 COD. CIV. - APPLICABILITÀ A TUTTE LE IPOTESI DI IDENTIFICAZIONE DI UN IMMOBILE - ESCLUSIONE - CRITERIO LIMITATO ALLA FATTISPECIE NORMATIVA - SUSSISTENZA.*

La disposizione dettata in tema di iscrizione ipotecaria dall'art. 2826 cod. civ. (anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13 legge 27 febbraio 1985, n. 52) ed il richiamo che in tema di trascrizione vi fa l'art. 2659 cod. civ., in virtù dei quali per la individuazione dell'immobile oggetto dell'atto era necessaria la specificazione di almeno tre dei suoi confini, non esprimono un principio d'ordine generale applicabile ogni qual volta sia necessario procedere alla identificazione d'un immobile, ma solo un criterio limitato a quelle fattispecie normative. (Conf 4613/81, mass n 415329).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2826

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)