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Sez. 2, Sentenza n. 499 del 02/03/1970 (Rv. 345521 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - NOZIONE - LIMITAZIONI CIRCA L'ALTEZZA E LA LARGHEZZA DEI FABBRICATI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345521-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - NOZIONE - LIMITAZIONI CIRCA L'ALTEZZA E LA LARGHEZZA DEI FABBRICATI - SUSSISTENZA.*

Il requisito della utilitas della servitu, di cui all'art 1028 cod civ, e talmente ampio da comprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato per un nesso di strumentalita con la destinazione del fondo dominante e si immedesima obiettivamente nel godimento di questo. In tal modo puo essere soddisfatto ogni bisogno del fondo dominante, assicurandogli una maggiore amenita, abitabilita, comodita od evitandogli rumori, esalazioni od anche la vicinanza di edifici che per la loro altezza tolgano il prospetto od il panorama o abbiano una destinazione che possa essere spiacevole o fastidiosa (es stabilimento industriale, case di cura, pubblici esercizi etc). Rientra, pertanto, nelle utilita del fondo tanto il divieto imposto ai proprietari dei fondi circostanti di edificare o di edificare oltre una certa altezza, quanto quella di costruire oltre una determinata larghezza, essendo tali limitazioni dirette ad assicurare al fondo dominante quella maggiore comodita od amenita che il proprietario si propone di conseguire. (V 646-64 2215-61 168-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)