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Sez. 2, Sentenza n. 2950 del 02/08/1975 (Rv. 377026 - 01)

DIRITTI REALI -SERVITU-PREDIALI-COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE- COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - UTILITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - NECESSITA - CONTENUTO - FATTISPECIE IN MATERIA DI SERVITU DI PASSAGGIO.*
Stato
decisa il 1975-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377026-01

DIRITTI REALI -SERVITU-PREDIALI-COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE- COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - UTILITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - NECESSITA - CONTENUTO - FATTISPECIE IN MATERIA DI SERVITU DI PASSAGGIO.*

Affinche il titolo costitutivo della servitu abbia la causa tipica, l'imposizione del peso a carico del fondo servente deve realizzare una utilitas riconducibile realmente alla situazione obbiettiva ed alla destinazione del fondo dominante, a cui e rivolto il vantaggio. (nella specie, si conservava l'interpretazione data dai giudici del merito all'atto costitutivo della servitu, nel senso di escludere che i proprietari dei fondi soggetti a servitu di transito fossero tenuti a mantenere la strada, nella quale la stessa veniva esercitata, ad una quota tale da consentire al proprietario del fondo servente, costituente il fondo di un avvallamento naturale, di costruire in sopraelevazione rispetto al piano di campagna. La S C ha ritenuto che nell'affermare una servitu di passaggio compatibile con il naturale stato dei luoghi i giudici del merito avevano fatto errata applicazione del principio di cui in massima). (V 280/74, mass n 367914; 710/70, mass n 345941; (V 499/70, mass n 345521; 3242/69, mass n 343253; (V 2103/69, mass n 341386; 646/64, mass n 300875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)