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Sez. 1, Sentenza n. 85 del 16/01/1971 (Rv. 349417 - 01)

SPORT - CONI - FACOLTA DEL PARTECIPANTE AL CONCORSO DI EFFETTUARE LA SCOMMESSA PRESSO GLI UFFICI DEL CONI O PRESSO UN RICEVITORE AUTORIZZATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349417-01

SPORT - CONI - FACOLTA DEL PARTECIPANTE AL CONCORSO DI EFFETTUARE LA SCOMMESSA PRESSO GLI UFFICI DEL CONI O PRESSO UN RICEVITORE AUTORIZZATO - SUSSISTENZA.*

L'art 3 del regolamento approvato con DM primo settembre 1951 riconosce agli interessati la facolta di compiere, sotto la loro esclusiva responsabilita, le operazioni necessarie per la partecipazione al concorso pronostici del totocalcio presso ricevitori autorizzati dal CONI. Trattasi di una facolta, di cui gli interessati possono anche non avvalersi, effettuando le dette operazioni presso gli uffici del CONI, e che non puo considerarsi contrastante con le norme dettate dal DL 14 aprile 1948, n 496, appunto perche non esclude la possibilita di osservare la regola generale, secondo cui la partecipazione al concorso deve effettuarsi presso i competenti uffici dell'ente gestore.*

Riferimenti normativi: DM 01/09/1951 art. 3, Legge 14/04/1948 num. 496 art. 2, Cod. Civ. art. 1934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)