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Sez. 1, Sentenza n. 8530 del 27/08/1998 (Rv. 518425 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario - Permanenza nell'alloggio di un componente del nucleo familiare - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518425-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA

L'abbandono da parte dell'assegnatario del godimento di un alloggio economico e popolare che si protragga per un periodo superiore a tre mesi e manchi della preventiva autorizzazione da parte dell'istituto assegnante, giustifica la revoca dell'assegnazione anche se nell'alloggio rimanga un componente del nucleo familiare, in quanto, essendo stata la convivenza interrotta a seguito dell'abbandono stesso, l'alloggio non può restare nel godimento di persone che non abbiano nessun titolo al riguardo.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 23/05/1977 num. 13 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)