Sez. 1, Sentenza n. 2133 del 01/03/1988 (Rv. 457982 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - ART. 16 DELLA LEGGE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 22 MAGGIO 1975 N. 26 - CESSIONE O ABBANDONO DELL'ALLOGGIO - NOZIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - ART. 16 DELLA LEGGE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 22 MAGGIO 1975 N. 26 - CESSIONE O ABBANDONO DELL'ALLOGGIO - NOZIONE.*
La cessione e l'abbandono di alloggio di edilizia economica e popolare, contemplate dall'art. 16 della legge regione Friuli Venezia Giulia 22 maggio 1975 n. 26 quale ragioni di revoca dell'assegnazione, ricorrono, rispettivamente, quando si verifichi il godimento del bene da parte di persone diverse dall'assegnatario o dai componenti del suo attuale nucleo familiare, indipendentemente dallo strumento giuridico attraverso il quale si realizza la relativa situazione, e quando l'assegnatario lasci il bene medesimo, senza che rilevi in proposito che esso non rimanga deserto od incustodito, come nel caso in cui altre persone lo abitino successivamente senza titolo.*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 22/05/1975 num. 26 art. 14, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 22/05/1975 num. 26 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)