Sez. 5 - , Ordinanza n. 7762 del 17/03/2023 (Rv. 667092 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 16 l. n. 289 del 2002 - Liti pendenti - Nozione - Impugnazione di atti di liquidazione, senza applicazione di sanzioni, di dichiarazioni integrative relative ad un precedente condono - Esclusione - Limiti - Controversie riguardanti provvedimento impositivo originato da detto condono - Definizione agevolata - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, le controversie aventi ad oggetto la mera liquidazione, senza applicazione di sanzioni, delle dichiarazioni integrative accolte in virtù di un precedente provvedimento di condono non rientrano nel concetto di lite pendente e, perciò, non sono suscettibili di definizione mediante condono, mentre è applicabile la definizione agevolata alle liti fiscali insorte a seguito dell'avvenuta presentazione di una dichiarazione integrativa consentita da disposizioni agevolative precedenti, a condizione che la controversia non si esaurisca nella contestazione del "quantum" dovuto in base a un provvedimento di mera liquidazione, ma investa un atto avente natura impositiva, ancorché originato dall'applicazione di una precedente normativa di condono.
Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)