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Sez. 5, Sentenza n. 15843 del 12/07/2006 (Rv. 592033 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Liti pendenti - Nozione - Impugnazione di atti di liquidazione, senza applicazione di sanzioni, di dichiarazioni integrative relative ad un precedente condono - Esclusione - Limiti - Controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di detto condono - Definizione agevolata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592033-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, non rientrano nel concetto di lite pendente, e non sono pertanto suscettibili di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le controversie aventi ad oggetto esclusivamente la liquidazione, senza applicazione di sanzioni, di dichiarazioni integrative presentate dal contribuente in occasione di un precedente provvedimento di condono (nella specie, quello previsto dal decreto - legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516), a meno che la controversia non investa l'interpretazione e la portata applicativa della domanda di condono originariamente presentata: in tal caso, infatti, non esaurendosi la lite nell'esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata, oggetto della controversia non è esclusivamente l'attività vincolata volta alla mera applicazione della legge attraverso l'esecuzione di operazioni di calcolo sulla base degli importi dichiarati dal contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)