Sez. 6, Sentenza n. 12298 del 16/01/2012 Ud. (dep. 02/04/2012) Rv. 252554 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falso ideologico commesso da privato in atto pubblico - Momento consumativo - Individuazione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
Il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) si consuma non nel momento in cui il privato rende la dichiarazione infedele, ma in quello della relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)