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Sez. L, Sentenza n. 10961 del 02/10/1999 (Rv. 530440 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento collettivo per riduzione di personale - Comunicazione preventiva ex art. 4 terzo comma legge 23 luglio 1991 n. 223 - Diritto del lavoratore di contestare omissioni e inesattezze - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530440-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Poiché la legge affida alle organizzazioni sindacali il potere di rappresentare, nel corso della procedura per i licenziamenti collettivi, gli interessi dei lavoratori che ne vengano coinvolti, ma nessuna norma autorizza a ritenere che il singolo lavoratore non possa contestare la legittimità di atti dai quali possa derivargli un pregiudizio, allo stesso lavoratore - che pur rimane estraneo allo svolgimento delle procedure di consultazione sindacale e amministrativa - spetta il diritto di far valere omissioni o inesattezze delle comunicazioni del datore di lavoro (ex art. 4 comma terzo della l. n. 223 del 1991), che abbiano determinato una falsa o incompleta rappresentazione della realtà, tale da compromettere il corretto svolgimento dell'esame congiunto con il sindacato, e quindi, da incidere sulla correttezza dei provvedimenti finali adottati.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)