Sez. L, Sentenza n. 14760 del 15/11/2000 (Rv. 541683 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione preventiva ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Completezza ed adeguatezza delle informazioni - Necessità - Incidenza sulla idoneità dell'eventuale accordo sindacale e sull'efficacia dei licenziamenti - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con cui dà inizio ad una procedura di licenziamento collettivo, deve compiutamente e correttamente adempiere l'obbligo di fornire le informazione specificate dall'art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991 (comprese, in particolare, quelle sulla forza lavoro complessivamente impiegata e sul numero e i profili professionali del personale eccedente), in maniera tale da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero; la inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'art. 4, comma dodicesimo (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto inadeguata un'informazione del tutto sintetica sia relativamente alla "crisi di mercato" che aveva determinante uno "squilibrio di costi e ricavi", sia riguardo ai lavoratori da collocare in mobilità, precisati solo nel numero, e aveva escluso che la stessa informazione potesse ritenersi integrata da quella di oltre dieci mesi prima, e non richiamata, relativa ad un collocamento di lavoratori in cassa integrazione).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)