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Sez. 1, Sentenza n. 1117 del 23/05/1983 Cc. (dep. 25/06/1983) Rv. 159637 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA - AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO - CONDOTTA CONTRARIA ALLA DISCIPLINA CARCERARIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159637-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA - AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO - CONDOTTA CONTRARIA ALLA DISCIPLINA CARCERARIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema di riduzione di pena per la concessione del beneficio di liberazione anticipata, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, svolta nei suoi confronti dagli operatori penitenziari, può ritenersi provata anche quando risultano manifestazioni di condotta del condannato medesimo contrarie alla disciplina carceraria, purché queste abbiano carattere episodico o siano lontane nel tempo o siano di lieve entità o siano prive di concreta Rilevanza ai fini del favorevole apprezzamento del comportamento del soggetto e del suo atteggiamento ai fini del trattamento rieducativo, che deve essere valutato nella sua globalità.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)