Sez. 1, Sentenza n. 762 del 09/03/1988 Cc. (dep. 12/04/1988) Rv. 178116 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - NOZIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA PER LIBERAZIONE ANTICIPATA - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - NOZIONE.*
Il beneficio della riduzione di pena per liberazione anticipata postula che il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione debba esprimersi compiutamente sulla base dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo, valutati nella loro globalità; onde non è richiesta soltanto la buona condotta carceraria, che costituisce la norma di comportamento del detenuto, ma anche una partecipazione attiva di quest'ultimo alla pronta e costante adesione alle regole che disciplinano la vita carceraria, un assiduo impegno, attraverso l'attività di lavoro, di studio, di solidarietà sociale e di buoni rapporti con gli altri detenuti e con il personale di custodia, sintomatici dell'evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente validi, del ravvedimento improntato alla revisione delle motivazioni che lo avevano indotto a scelte criminali ed, infine, del progressivo abbandono dei disvalori sui quali tali scelte si fondavano. (V mass n 159637; (Conf mass n 175533; (Conf mass n 165319; (Conf mass n 155961).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)