Sez. 2, Sentenza n. 1368 del 12/05/1971 (Rv. 351616 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DELLE CLAUSOLE TESTAMENTARIE - DETERMINAZIONE DELLA VOLONTA DEL TESTATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DELLE CLAUSOLE TESTAMENTARIE - DETERMINAZIONE DELLA VOLONTA DEL TESTATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'interpretazione complessiva delle clausole testamentarie e la Determinazione della volonta del testatore rientrano nell'indagine di fatto riservata al giudice di merito. Tale accertamento in tanto e sindacabile in Sede di legittimita in quanto non sia sorretto da un'adeguata motivazione, di guisa che non sia possibile identificare il processo logico che ha indotto il giudice di merito al convincimento prospettato e, soprattutto, controllare l'assenza di errori logici e giuridici e l'applicazione esatta dei principi ermeneutici fondamentali per l'interpretazione della volonta negoziale. (V 365'69, mass n 338390; 1757'68, mass n 333646).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Civ. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)