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Sez. 2, Sentenza n. 1757 del 08/06/1968 (Rv. 333646 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333646-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CRITERI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Interpretando il testamento, il giudice deve ricercare la volonta del testatore desumendola, non solo dalle singole Disposizioni testamentarie nel loro significato letterale, ma da tutto il loro complesso utilizzando anche elementi estranei ed estrinseci alla scheda testamentaria, se la clausola da interpretare resti egualmente oscura, trovando applicazione, con opportuno adattamento, i principi di ermeneutica contrattuale. Tale interpretazione spetta al giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, se sia adeguatamente e correttamente motivata, cioe senza errori logico-giuridici. (V. 1351-67, massima n. 327945 1181-67, massima n. 327641).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)