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Sez. 1, Sentenza n. 127 del 15/01/1973 (Rv. 361884 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CAMBIALI - IN GENERE - REGISTRAZIONE DI DECRETO INGIUNTIVO RICHIESTO DA UNA BANCA IN BASE A TITOLO CAMBIARIO E COMPRENDENTE ANCHE GLI INTERESSI IN MISURA CONVENZIONALE E L'IMPORTO DI COMMISSIONI BANCARIE - CONVENZIONE SUGLI INTERESSI E LE COMMISSIONI - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO - OBBLIGAZIONE SUL CAPITALE - ASSOGGETTAMENTO ALLA SOLA IMPOSTA DI BOLLO SULLA CAMBIALE.*
Stato
decisa il 1973-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361884-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CAMBIALI - IN GENERE - REGISTRAZIONE DI DECRETO INGIUNTIVO RICHIESTO DA UNA BANCA IN BASE A TITOLO CAMBIARIO E COMPRENDENTE ANCHE GLI INTERESSI IN MISURA CONVENZIONALE E L'IMPORTO DI COMMISSIONI BANCARIE - CONVENZIONE SUGLI INTERESSI E LE COMMISSIONI - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO - OBBLIGAZIONE SUL CAPITALE - ASSOGGETTAMENTO ALLA SOLA IMPOSTA DI BOLLO SULLA CAMBIALE.*

Sottoposto a registrazione un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una banca in base a titolo cambiario, e comprendente anche gli interessi in misura convenzionale nonche l'importo di commissioni bancarie, l'imposta proporzionale di registro puo considerarsi dovuta solo sulla convenzione relativa agli interessi e alle commissioni e non sulla obbligazione del capitale - rispetto al quale detta imposta e surrogata da quella di bollo sulla cambiale - qualora per il capitale non sia stato posto a fondamento del decreto, a parte la cambiale, altro titolo o convenzione non registrata. Invero la pattuizione di commissioni, e d'interessi in misura extralegale, non e da sola idonea ad attribuire una causa al rapporto cartolare ed astratto risultante dal titolo cambiario, incorporante l'obbligazione del debitore che, divenuta astratta, lo vincola per il sol fatto ch'essa ha assunto Forma cambiaria, indipendentemente dall'esistenza e dalla prova di una qualsiasi altra causa o fonte dell'obbligazione; detta pattuizione limitandosi ad attribuire al creditore cambiario diritti maggiori di quelli derivantigli dal titolo, senza con cio ricongiungerlo a quella causa da cui la Forma cambiaria lo aveva distaccato. (V 732/71, mass n 350536; 2616/69, mass n 342229; 373/61; 4228/57).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 72, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)