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Sez. 1, Sentenza n. 732 del 16/03/1971 (Rv. 350536 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - AUTOVEICOLI - COMPRAVENDITA DI AUTOVEICOLI - OBBLIGAZIONE DI PAGARE IL PREZZO - AUTONOMA TASSABILITA - CONDIZIONI - PAGAMENTO RATEALE A MEZZO DI CAMBIALI RINNOVABILI.*
Stato
decisa il 1971-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350536-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - AUTOVEICOLI - COMPRAVENDITA DI AUTOVEICOLI - OBBLIGAZIONE DI PAGARE IL PREZZO - AUTONOMA TASSABILITA - CONDIZIONI - PAGAMENTO RATEALE A MEZZO DI CAMBIALI RINNOVABILI.*

L'obbligazione di pagare il prezzo contenuta in un contratto di compravendita di autoveicoli, esenti a norma del dllt 18 giugno 1945, n 399, da registrazione, se naturalmente non da luogo a tassazione separata, viene, invece, ad assumere un carattere di autonomia, che ne fa venir meno la normale connessione col contratto di vendita, rendendo l'obbligazione medesima tassabile ai sensi dell'art 28 della tariffa all a alla legge di registro, quando tale obbligazione venga disciplinata dalle parti in modo particolare, come si verifica allorche si stabilisca che il pagamento dilazionato, ottenuto dal compratore col rilascio di cambiali garantite da privilegio automobilistico, possa essere, a richiesta dello stesso compratore, ulteriormente dilazionato mediante il rinnovo delle cambiali ed il rilascio di nuovi effetti. (V 3087'58).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 18/06/1945 num. 399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)