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Sez. U - , Sentenza n. 20168 del 30/07/2018 (Rv. 650266 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato incidentale di costituzionalità - Esercizio - Limiti - Motivo di ricorso ex art. 362 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650266-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Poiché il vigente sistema di sindacato "incidentale" di costituzionalità attribuisce a qualunque "autorità giurisdizionale", innanzi a cui sia sollevata la relativa eccezione, il potere di respingerla "per manifesta irrilevanza o infondatezza", è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una decisione del Consiglio di Stato con cui si censuri il concreto esercizio di un siffatto potere da parte del giudice amministrativo, non potendo, per definizione, integrare, quell'esercizio, un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalla S.C. alla stregua degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)