Sez. U - , Ordinanza n. 12586 del 10/05/2019 (Rv. 653933 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi, "estrema", in cui l'errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di giustizia europea, sì da precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi del diniego di giurisdizione nella decisione del Consiglio di Stato che, pur avendo accolto la domanda di annullamento di una aggiudicazione, non si era pronunciata sulla conseguente domanda relativa al subentro della ricorrente avendo accertato la maturazione di preclusioni processuali sulla questione, atteso che tale circostanza non aveva impedito alla parte di vedere tutelate le proprie ragioni, sia pure in forma affievolita, comportando l'annullamento dell'aggiudicazione comunque l'obbligo per l'amministrazione procedente di provvedere ad una nuova comparazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)