Sez. 1, Sentenza n. 11871 del 22/10/1999 (Rv. 530733 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Crediti dei farmacisti per medicinali forniti ad assistiti dal S.S.N. - Rimborso - Interessi corrispettivi e interessi moratori - Decorrenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
Con riguardo alle somme che le Unità Sanitarie Locali devono rimborsare ai farmacisti per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, poiché l'articolo 10 dell'accordo nazionale USL - Farmacisti approvato con DPR 15 settembre 1979 prevede che "l'ente erogatore, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettivo pagamento alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente", il credito è liquido ed esigibile alla scadenza di tale termine da cui decorrono, ai sensi dell'articolo 1282 cod.civ., gli interessi corrispettivi; dato il carattere "querable" del debito in questione, gli interessi moratori decorrono invece soltanto dalla richiesta di pagamento mediante intimazione atta alla messa in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)