Sez. 2, Sentenza n. 4847 del 25/10/1978 (Rv. 394545 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - FUNZIONE - ACCORDO FRA I PROPRIETARI DI FONDI LIMITROFI SULLA RIPARTIZIONE DEL RECIPROCO OBBLIGO - VALIDITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - FUNZIONE - ACCORDO FRA I PROPRIETARI DI FONDI LIMITROFI SULLA RIPARTIZIONE DEL RECIPROCO OBBLIGO - VALIDITA.*
Le norme dei regolamenti edilizi, nello stabilire, per le costruzioni, una distanza minima dal confine, tendono ad assicurare un inderogabile distacco fra fabbricati su fondi limitrofi, per ragioni di igiene ed estetica, e, pertanto, non ostano a che i proprietari di detti fondi possano validamente accordarsi, sempre nel rispetto dell'indicato distacco, sulla ripartizione del relativo Obbligo, nel senso di consentire all'uno di costruire sul confine, o a distanza da questo inferiore, per il caso in cui l'altro intenda a sua volta costruire. (V 3523/76, mass n 382275).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)