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Sez. 2, Sentenza n. 3523 del 16/10/1976 (Rv. 382275 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI STABILITI RISPETTO AL CONFINE - INAPPLICABILITA DEL PREDETTO CRITERIO.*
Stato
decisa il 1976-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382275-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI STABILITI RISPETTO AL CONFINE - INAPPLICABILITA DEL PREDETTO CRITERIO.*

Il diritto di prevenzione puo operare solo nel caso in cui sia prescritta una determinata distanza tra fabbricati e sia conseguentemente concessa al primo costruttore la facolta di edificare sin sul confine; esso non opera, invece, quando le distanze tra le costruzioni siano stabilite con riferimento alla linea di confine tra i fondi limitrofi. (V 3020/72, mass n 360777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)