Sez. 1 - , Sentenza n. 16120 del 05/02/2021 Cc. (dep. 28/04/2021) Rv. 281357 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento di sorveglianza “da remoto” - Improvviso malfunzionamento del sistema di videoconferenza - Impossibilità per il difensore di fiducia del condannato di partecipare all’udienza “a distanza” - Sua sostituzione con un difensore d’ufficio - Illegittimità - Conseguenze - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di procedimento di sorveglianza "da remoto", qualora, a causa di un improvviso malfunzionamento del sistema di videoconferenza, sia impossibile la partecipazione del difensore di fiducia del condannato all'udienza "a distanza" (nella specie fissata per la trattazione di un'istanza di detenzione domiciliare), è illegittima la sostituzione dello stesso con un difensore d'ufficio designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente nullità ex artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. sia di detta udienza che del provvedimento in esito ad essa adottato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)