Sez. 2 - , Sentenza n. 24241 del 24/07/2020 Cc. (dep. 26/08/2020) Rv. 279491 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso diretto o “per saltum” - Motivi - Nullità dell'interrogatorio dell'indagato - Deducibilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen. al fine di far valere l'invalidità dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 cod. proc. pen., trattandosi di un rimedio previsto soltanto contro i provvedimenti che dispongono la misura coercitiva, per cui ogni questione relativa alla validità degli atti successivi alla adozione del provvedimento cautelare deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, al tribunale della libertà, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. (Nella specie, a causa del malfunzionamento del collegamento da remoto attivato per l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'interrogatorio di garanzia si era svolto con la presenza del difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e non del difensore di fiducia, pur dichiaratosi disponibile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Decreto Legge 18/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)