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Sez. 1, Sentenza n. 24289 del 01/09/2025 (Rv. 675953-02)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE | Diritto alla quota dell’indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970 - Carattere patrimoniale - Azionabilità da parte degli eredi dell’ex coniuge - Sussistenza - Presupposti - Possibilità di azionare il diritto anche in caso di pagamento posticipato ex lege successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675953-02

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE

In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, in quanto, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)