diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4701 del 19/09/1985 (Rv. 442141 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITÀ - IN GENERE - QUOTA DELL'IMPOSTA DI FAMIGLIA GRAVANTE SUL DE CUIUS - DEDUCIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442141-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITÀ - IN GENERE - QUOTA DELL'IMPOSTA DI FAMIGLIA GRAVANTE SUL DE CUIUS - DEDUCIBILITÀ.*

L'imposta di famiglia, nel vigore degli artt. 112 e segg. del R.d. 14 settembre 1931 n. 1175, configura un debito tributario che grava su ciascuno dei componenti del nucleo familiare, in via principale, per la parte del reddito complessivo della famiglia corrispondente ai suoi proventi, ed in via sussidiaria e solidale, per la parte corrispondente ai redditi altrui. Pertanto, a seguito della morte di uno dei membri del nucleo familiare, la quota dell'imposta di famiglia che risulti a carico del "de cuius" in correlazione dei suoi redditi (quota evincibile, in difetto di accertamenti analitici dell'ufficio, anche alla stregua delle dichiarazioni annuali dei redditi), rientra nell'ambito della previsione dell'art. 45 terzo comma del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, e, quindi, indipendentemente dal fatto che la medesima imposta di famiglia, certa quanto all'an, non sia ancora liquidata al momento dell'apertura della successione per pendenza di contestazione, deve riconoscersi agli eredi del defunto, al fine dell'imposta di successione, il diritto di portare in deduzione l'indicata quota dall'asse ereditario, cioè dall'imponibile. (V 3377/76, mass nn 382164 e 382165).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 112 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 113, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 115 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)