Sez. 1, Sentenza n. 3377 del 12/10/1976 (Rv. 382164 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SINGOLI COMPONENTI IL GRUPPO FAMILIARE - VINCOLO SOLIDALE - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI RIVALERE CHI HA ESEGUITO IL PAGAMENTO - LIMITI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SINGOLI COMPONENTI IL GRUPPO FAMILIARE - VINCOLO SOLIDALE - SUSSISTENZA - OBBLIGO DI RIVALERE CHI HA ESEGUITO IL PAGAMENTO - LIMITI.*
Soggetti passivi della soppressa imposta di famiglia non sono ne la famiglia, come entita autonoma, ne il suo capo, mero titolare di posizioni soggettive procedimentali ai fini dell'accertamento e della riscossione del tributo, bensi i singoli appartenenti al gruppo caratterizzato dall'unita economica, i cui redditi e proventi, di qualsiasi natura ed origine, concorrono a formare, in unico coacervo, il reddito complessivo del gruppo, ovvero consentono di rilevare, come indice principale anche se non esclusivo, l'agiatezza della famiglia. Tali soggetti, solidalmente obbligati al pagamento del tributo nei confronti dell'ente impositore, sono tenuti, nei rapporti interni, a rivalere il soggetto che ha eseguito il pagamento solo nei limiti della quota di imponibile che possa esser loro riferita, e cioe nei limiti di quei redditi e proventi concorrenti alla formazione del reddito complessivo, di cui essi siano titolari.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 com. 3, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 112 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 113, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 115 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)