Sez. L, Sentenza n. 17019 del 26/07/2006 (Rv. 591994 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Visite di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia - Compensi dovuti ai medici incaricati - Determinazione - Criteri - Corrispettivo per l'uso del mezzo proprio - Spettanza - Esclusione - Accordo regionale decentrato della Regione Sicilia - Irrilevanza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Tra i compensi dovuti ai medici incaricati dalle unità sanitarie locali, per l'attività' di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori subordinati, non rientra alcun corrispettivo per l'uso del mezzo proprio in occasione di visite fiscali disposte su richiesta di enti pubblici, atteso che detti compensi sono determinati con riferimento alle retribuzioni previste dal rapporto di pubblico impiego, ovvero dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, oppure con riferimento alle norme generali in tema di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e segg. cod. civ., in ogni caso senza alcun possibile riferimento ai compensi fissati nel decreto del Ministro del lavoro previsto dall'art.5, tredicesimo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, i quali riguardano unicamente i medici incaricati dall'I.N.P.S. che svolgano l'analogo servizio di controllo. Nè a diversa conclusione può giungersi, per la Regione Sicilia, anche a seguito della conclusione dell'Accordo regionale decentrato concluso con decreto 19.5.2003, in quanto tale accordo per un verso non può valere come interpretazione autentica, avente applicazione retroattiva, di un accordo raggiunto in sede nazionale, per altro verso non potrebbe sorreggere la pretesa, giacché la equiparazione del datore di lavoro pubblico a quello privato non sarebbe accompagnata dalla ulteriore condizione, prevista dall'art. 14 della convenzione predetta, che il datore di lavoro eroghi all'azienda sanitaria il relativo costo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)