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Sez. L, Sentenza n. 20808 del 14/10/2016 (Rv. 641415 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Datori di lavoro pubblici - Visite fiscali - Compensi dovuti ai medici incaricati - Corrispettivo per l'uso del mezzo proprio - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641415-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In caso di richiesta di visite fiscali da parte di datori di lavoro pubblici, tra i compensi dovuti dalle ASL ai medici incaricati non rientra alcun corrispettivo per l'uso del mezzo proprio, atteso che presupposto dell'erogazione dell'indennità chilometrica di cui all'art. 14, lett. e), comma 2, all. M, del d.P.R. n. 484 del 1996, è che la visita fiscale sia eseguita su richiesta di un datore di lavoro tenuto al pagamento di un corrispettivo, con incidenza sullo stesso del relativo onere.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1996 num. 484 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)