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Sez. L, Sentenza n. 10068 del 26/11/1994 (Rv. 488834 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Condizioni - Trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza o di controllo della società - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488834-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza o di controllo della società non incide (a differenza che nella fattispecie della fusione) sull'autonoma soggettività giuridica delle società interessate e non vale ad integrare il passaggio dalla titolarità dell'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.. Principio affermato, nella specie, in relazione alla verifica del compimento del periodo minimo - tredici settimane o un trimestre - di lavoro retribuito necessario, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, per la concessione dell'indennità speciale di disoccupazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)