Sez. L, Sentenza n. 8145 del 03/07/1992 (Rv. 478016 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Presupposto - Tredici settimane o un trimestre di lavoro retribuito presso la società controllante - Computo - Periodo di servizio prestato presso la società controllata dai lavoratori poi assunti direttamente dall'altra - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
L'acquisto, da parte di una società, delle azioni di un'altra società in numero tale (ancorché non superiore al cinquanta per cento) da consentire alla prima il controllo della seconda non esclude il permanere della distinta soggettività delle due società e non è idoneo, di per sè solo, a configurare un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.; pertanto, rimanendo riferibile alla società controllata il rapporto di lavoro dei dipendenti della medesima, il relativo periodo di servizio - attuatosi poi (ai sensi degli artt. 11, comma sesto, della legge n. 264 del 1949 e 33, comma undicesimo, della legge n. 300 del 1970) il passaggio diretto di tali lavoratori alle dipendenze della società controllante - non è computabile ai fini del raggiungimento, da parte degli stessi lavoratori successivamente licenziati dalla nuova datrice di lavoro, del periodo minimo (tredici settimane o un trimestre) di lavoro retribuito presso quest'ultima necessario, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, per la concessione dell'indennità speciale di disoccupazione, tenuto anche conto che il suindicato passaggio diretto determina (diversamente dal trasferimento di azienda) la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro previa estinzione del precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)