Sez. U, Sentenza n. 156 del 28/01/1961 (Rv. 240157 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - IACP - RAPPORTI TRA ISTITUTO E ASSEGNATARIO DELL'ALLOGGIO - NATURA - ATTO AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - ATTO DELLA PA - EFFETTI - GIURISDIZIONE AGO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - IACP - RAPPORTI TRA ISTITUTO E ASSEGNATARIO DELL'ALLOGGIO - NATURA - ATTO AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - DETERMINAZIONE DEL PREZZO - ATTO DELLA PA - EFFETTI - GIURISDIZIONE AGO.*
Il rapporto che viene a costituirsi tra gli istituti per le case popolari e gli assegnatari degli alloggi non puo essere configurato come un negozio di diritto privato, posto che le parti non contrattano su un piano di eguaglianza. Esso e caratterizzato dall'atto amministrativo di concessione, quale che sia la configurazione formale che assume l'adesione del privato alla volonta della pubblica amministrazione e sebbene, a seguito della concessione dell'alloggio possano sorgere diritti soggettivi del privato, analoghi a quelli che sorgono da un normale rapporto di locazione - conduzione. Consegue che tutto cio che attiene alla fase precedente l'assegnazione dell'alloggio, compresa la Determinazione della pigione (in caso di concessione in semplice godimento) o quella del prezzo (in caso di concessione a riscatto) costituisce materia, che rientra nella potesta discrezionale della pubblica amministrazione e, come tale, e sottratta al Sindacato dell'autorita giudiziaria ordinaria; mentre, quando si lamenti la violazione di un diritto subiettivo del concessionario, il giudice ordinario puo accertare e dichiarare l'illegittimita dell'atto o del comportamento della pubblica amministrazione e conoscerne gli effetti, in relazione all'oggetto della lite. In applicazione di tali principi, quindi, se nell'atto di assegnazione di un alloggio a riscatto non e stato determinato il prezzo di riscatto, ma tale Determinazione e rimessa ad un successivo atto unilaterale della pubblica amministrazione e precisamente alla formazione del piano di finanziamento, da sottoporsi all'approvazione del ministero dei LL PP, il giudice ordinario, una volta accertato che l'atto amministrativo di Determinazione del prezzo e intervenuto ed e stato regolarmente approvato, deve conoscerne gli effetti, con esclusione di ogni Sindacato sul suo contenuto. (2661/51).*
Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)