Sez. 1, Sentenza n. 6550 del 29/07/1987 (Rv. 454806 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - CONIUGE ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO DI CASA POPOLARE - USO DELLA CASA CONIUGALE A FAVORE DELL'ALTRO CONIUGE NON ASSEGNATARIO DI PROLE - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - CONIUGE ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO DI CASA POPOLARE - USO DELLA CASA CONIUGALE A FAVORE DELL'ALTRO CONIUGE NON ASSEGNATARIO DI PROLE - ESCLUSIONE.*
Il rapporto che si instaura tra gli istituti per le case popolari, o altri analoghi enti, e gli assegnatari degli alloggi trae origine da due Atti distinti, di cui uno (quello diretto all'accertamento delle condizioni per l'assegnazione) ha natura amministrativa e l'altro ha valore e portata di un contratto equiparabile alla locazione, per effetto del quale sorge a favore dell'assegnatario un vero e proprio diritto personale al godimento dell'alloggio. Pertanto, data la natura eccezionale della norma di cui all'art. 155 cod. civ., il quale consente che l'uso della casa coniugale possa essere attribuito anche al coniuge che non ne ha il godimento in base ad un diritto soggettivo purché lo stesso sia affidatario di figli, l'assegnatario di un alloggio di casa popolare non può essere privato del godimento dello stesso a favore dell'altro coniuge, se questi non è affidatario di prole. (V 1784/75, mass n 375441, sulla prima parte; (V 492/72, mass n 356467, sulla prima parte; (V 156/61, mass n 240157, sulla prima parte; (Conf 2838/87, mass n 451956, sulla seconda parte; (Conf 179/87, mass n 449948, sulla seconda parte; (Conf 4768/83, mass n 429655, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)