Sez. 3 - , Sentenza n. 8315 del 31/03/2017 (Rv. 643834 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE | Atti di disposizione compiuti da uno soltanto dei condebitori solidali - Revocabilità - Ammissibilità - Permanenza di patrimoni capienti in capo agli altri coobbligati - Irrilevanza.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE
Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento. (Nella specie, i fideiussori di una società che aveva ottenuto affidamenti bancari, dopo la prestazione della fideiussione, avevano costituito un fondo patrimoniale nel quale era confluito l’unico bene immobile di proprietà degli stessi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)