Sez. 2, Sentenza n. 6486 del 22/03/2011 (Rv. 617517 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI | Atti di disposizione compiuti da uno soltanto dei condebitori solidali - Revocabilità - Ammissibilità - Permanenza di patrimoni capienti in capo agli altri coobbligati - Irrilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA CONDEBITORI
Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)