Sez. 4, Sentenza n. 2041 del 03/03/2000 Cc. (dep. 10/10/2000) Rv. 217427 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità - Forma di ordinanza - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
Non esiste, nell'ordinamento processuale vigente, come pure in quello abrogato, alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di un'impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere, sulla base, tanto dell'art. 591 comma quarto del codice attuale, quanto dell'art. 213 del codice di rito previgente, che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette forme a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)