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Sez. 5, Ordinanza n. 12507 del 28/03/2025 Cc. (dep. 01/04/2025) Rv. 287906-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello proposto per i soli interessi civili - Ordinanza di inammissibilità – Ricorso per cassazione - Art. 573-bis cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287906-01

IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, nel caso di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile ai soli effetti civili trova applicazione il disposto di cui all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. in quanto si tratta di provvedimento che, precludendo al giudice di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione, è equiparabile alla conferma della sentenza appellata.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)