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Sez. L, Sentenza n. 2657 del 25/05/1978 (Rv. 392022 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AUMENTI O SCATTI PERIODICI DI ANZIANITA - FINALITA - MUTAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA, PUR FACENTE CAPO ALLO STESSO DATORE DI LAVORO, IMPLICANTE L'APPLICAZIONE DI UN DIVERSO CONTRATTO COLLETTIVO - MANCATO RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITA MATURATI PRESSO LA PRECEDENTE ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE (IMPIEGATO D'ORDINE PRESSO LA DIREZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA COGNE IN PRECEDENZA ADDETTO COME CAPO-GUARDIANO AD UNA MINIERA DELLA STESSA SOCIETA).*
Stato
decisa il 1978-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392022-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - AUMENTI O SCATTI PERIODICI DI ANZIANITA - FINALITA - MUTAMENTO DI ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA, PUR FACENTE CAPO ALLO STESSO DATORE DI LAVORO, IMPLICANTE L'APPLICAZIONE DI UN DIVERSO CONTRATTO COLLETTIVO - MANCATO RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITA MATURATI PRESSO LA PRECEDENTE ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA - LEGITTIMITA - FATTISPECIE (IMPIEGATO D'ORDINE PRESSO LA DIREZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLA COGNE IN PRECEDENZA ADDETTO COME CAPO-GUARDIANO AD UNA MINIERA DELLA STESSA SOCIETA).*

L'istituto degli aumenti, o scatti periodici di anzianita, che trae la sua regolamentazione dalla contrattazione collettiva, e espressione del principio generale della proporzionalita della retribuzione alla qualita del lavoro prestato, che deve ritenersi migliorata con il progredire dell'anzianita del lavoratore inserito nella medesima organizzazione produttiva. Conseguentemente, se l'organizzazione produttiva e diversa, ancorche faccia capo al medesimo datore di lavoro, e se essa comporta l'applicazione di un diverso contratto collettivo, il mancato riconoscimento degli scatti di anzianita maturati con il lavoro svolto presso altra organizzazione produttiva non viola alcun diritto riconosciuto al lavoratore dalla contrattazione collettiva. (nella specie il ricorrente - il quale aveva lavorato, prima come capo-guardiano presso la miniera di cogne con il trattamento di intermedio di seconda categoria, e poi come impiegato d'ordine presso la direzione impianti elettrici della medesima societa - si doleva di non aver goduto, relativamente al nuovo inquadramento di impiegato d'ordine, degli scatti di anzianita maturati secondo il precedente inquadramento quale intermedio).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)