Sez. 1, Sentenza n. 899 del 16/04/1964 (Rv. 301287 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA D'ERBA O AFFITTO DI PASCOLO - DIFFERENZE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA D'ERBA O AFFITTO DI PASCOLO - DIFFERENZE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della qualificazione del contratto come vendita di erba o come affitto di terreno pascolativo, e decisivo l'intento pratico dei contraenti, ch'e diretto, nel primo caso, alla sola alienazione del quantitativo d'erba prodotta dal fondo, sicche l'uso del fondo medesimo viene ad esso naturalmente subordinato e condizionato alle sole operazioni di raccolta o di utilizzazione dell'erba e, d'altra parte, il corrispettivo e in relazione e contemplazione di tale raccoltò nella seconda ipotesi, invece, il contratto ha per suo oggetto principale e fondamentale il godimento del terreno pascolativo contro il pagamento di un canone che non e immediato e diretto rapporto con il quantitativo d'erba in concreto utilizzato dal concessionario. (Conf. 3306'58' 2244'55' 740'55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)