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Sez. L, Sentenza n. 2173 del 03/04/1980 (Rv. 405838 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONTRATTO DI VENDITA DI ERBA E CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO PASCOLATIVO - RISPETTIVO INTENTO PRATICO DEI CONTRAENTI- CORRISPETTIVO - CONNESSIONE - CON IL QUANTITATIVO DI ERBA - CON IL GODIMENTO DEL FONDO.*
Stato
decisa il 1980-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405838-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - CONTRATTO DI VENDITA DI ERBA E CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO PASCOLATIVO - RISPETTIVO INTENTO PRATICO DEI CONTRAENTI- CORRISPETTIVO - CONNESSIONE - CON IL QUANTITATIVO DI ERBA - CON IL GODIMENTO DEL FONDO.*

Ai fini della qualificazione di un contratto come vendita di erba o come affitto di terreno pascolativo e decisivo l'intento pratico dei contraenti. Nel primo caso, tale intento e diretto alla sola alienazione del quantitativo d'erba prodotta in futuro dal fondo, considerato come bene distinto dal fondo che lo produce, talche l'unica attivita che l'acquirente puo compiere sul fondo stesso e l'operazione di raccolta, restando estranea all'economica della vendita la gestione produttiva, e l'uso dell'immobile costituisce soltanto lo strumento per l'apprensione dei frutti, dedotti in contratto. Nel secondo caso, l'intento pratico e, invece, diretto al godimento del terreno pascolativo quale risultato di una gestione produttiva, per modo che il diritto di utilizzare il bene non compete per l'intrinseca sua qualita di bene fruttifero, avulso dalla cosa che lo produce, ma quale diritto conseguente all'organizzazione produttiva, che si conclude con l'acquisto dei frutti, e l'uso del fondo costituisce il mezzo indispensabile per l'Esercizio della attivita produttiva. Nel primo caso il corrispettivo e in rapporto immediato e diretto con il quantitativo d'erba prodotto dal fondo, mentre nel secondo prescinde da tale rapporto, essendo connesso con il godimento del fondo stesso. (V 5815/79, mass n 402470; (V 4716/79, mass n 401277; (V 1123/73, mass n 363614; (V 2775/68, mass n 335403; (V 899/64, mass n 301287).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)