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Sez. 1, Sentenza n. 22762 del 12/12/2012 (Rv. 624392 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI | Revoca della delibera e sostituzione con altra non coincidente - Ammissibilità - Limiti - Effetti - Retroattività della delibera sostitutiva - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624392-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI

In tema di società a responsabilità limitata, l'assemblea, nella sua autonomia, può revocare una deliberazione - ove non siano coinvolti diritti dei terzi o diritti acquisiti dei soci - e, così rimossa la prima, può adottarne una nuova, non coincidente con l'altra. In tale ipotesi, non si pone la questione della rinnovazione sanante con effetti retroattivi ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., giacché, ove la società revochi la delibera impugnata (nella specie, approvazione del bilancio in forma abbreviata) e ne adotti un'altra non coincidente (nella specie, approvazione del bilancio in forma analitica), alla prima delibera non è più ricollegabile alcun effetto e gli effetti della seconda decorrono soltanto da quando essa è stata assunta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2479 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)