Sez. 1, Sentenza n. 19160 del 13/09/2007 (Rv. 599004 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Integrale soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio - Necessità - Condizioni - Fattispecie in materia di impugnativa di delibere assembleari di società per azioni - Pronuncia di cassazione con rinvio - Decisione sulle spese - Valutazione sulla soccombenza virtuale - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale. (Nella fattispecie di impugnativa di delibera assembleare la S.C. ha preso atto che, anche dai documenti prodotti ex art.372 cod. proc. civ., una società per azioni aveva revocato le delibere - con gli effetti di cui all'art.2377, ultimo comma, cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. n.6 del 2003 - in conformità alle censure del socio che nel frattempo erano state accolte dalle sentenze di merito, ed ha accertato, ai fini di stabilire la soccombenza, l'illegittimità delle clausole modificative dello statuto oggetto di impugnativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2371, Cod. Civ. art. 2377, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 148 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)