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Sez. 2, Sentenza n. 9466 del 28/04/2011 (Rv. 617680 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE) | Individuazione in presenza o su accordo delle parti - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617680-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE)

Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione di esse, necessaria perchè all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal "genus" e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che la dizione in fattura "materiale a vs. disposizione presso nostro deposito" stesse ad indicare la intervenuta individuazione della merce ed il perfezionarsi della consegna con la messa a disposizione, nonchè il sorgere dell'obbligazione di pagare il corrispettivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)