Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14025 del 19/06/2014 (Rv. 631217 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE) | Vendita di autovettura designata solo per marca, tipo e accessori - Natura - Vendita di cosa generica - Obblighi del venditore - Individuazione - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE)
La vendita di un'autovettura designata solo per marca, tipo e accessori, non è una vendita di cosa altrui o cosa futura, ma una vendita di cosa appartenente a genere limitato, che fa sorgere a carico del venditore il duplice obbligo di individuare la "res" e di consegnarla nel luogo pattuito. L'individuazione necessaria all'effetto reale deve essere fatta col concorso di entrambe le parti, sicché la mancata importazione del veicolo dal luogo di produzione a quello di consegna rende il venditore inadempiente ad entrambe le dette obbligazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)