Sez. 2, Sentenza n. 5900 del 07/07/1987 (Rv. 454293 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO - MANCANZA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - INTEGRITÀ DEL CONTRADDITTORIO - MANCANZA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Le questioni attinenti al litisconsorzio e alla necessità di integrazione del contraddittorio possono essere sollevate, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ma, ove vengano proposte per la prima volta in Sede di legittimità, la relativa indagine deve essere compiuta esclusivamente con riguardo ai fatti come emergenti dagli Atti e documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito, rimanendo preclusa la produzione di nuovi documenti. Pertanto, la non integrità del contraddittorio non può essere denunciata in Cassazione quando il relativo accertamento non possa essere compiuto in base agli Atti del giudizio di merito ma necessiti di nuove prove e dello svolgimento di attività istruttorie vietate in Sede di legittimità. (Conf 3416/80, mass n 407246).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)