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Sez. L, Sentenza n. 1831 del 17/04/1989 (Rv. 462518 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ECCEZIONE DI DIFETTO DEL CONTRADDITTORIO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462518-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ECCEZIONE DI DIFETTO DEL CONTRADDITTORIO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

L'eccezione di difetto del contraddittorio - in relazione alla quale la parte ha l'Onere d'indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza nonché di dimostrare i presupposti giustificativi dell'integrazione - non può essere dedotta per la prima volta in Sede di legittimità, al fine di ottenere l'annullamento della sentenza impugnata per violazione della disciplina del litisconsorzio necessario, se l'esistenza dei litisconsorti necessari non risulti sulla base di fatti emergenti dagli Atti e dai documenti acquisiti nel giudizio di merito. (V 5900/87, mass n 454293; (V 3722/87, mass n 452666; (Conf 4696/87, mass n 453343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)