Sez. 3, Sentenza n. 1521 del 10/06/1966 (Rv. 323031 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE - GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - CONNESSIONE - CONTINENZA - INDEROGABILITA - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE - GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - CONNESSIONE - CONTINENZA - INDEROGABILITA - ACCERTAMENTO INCIDENTALE - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI.*
La norma dell'art.645 cod. proc. civ. e istitutiva di una Competenza funzionale e inderogabile, la quale si giustifica con la esigenza che, avendo l'opposizione per alcuni riflessi anche natura di impugnativa, e dovendosi a seguito di essa statuire sulla conformita a legge del procedimento monitorio -arg.Ex art.653-, sia lo stesso giudice, che ha emesso la ingiunzione, e non altro, a decidere delle sorti di essa. Detta Competenza non e modificabile per ragioni di connessione o di continenza di cause, preesistenti alla emanazione del decreto ingiuntivo e alla proposizione dell'atto di opposizione, o anche a queste successive, per essere insorte nel corso stesso del giudizio di opposizione. Sulla Competenza del giudice dell'opposizione non influisce neppure una situazione di connessione qualificata dalla insorgenza di una causa pregiudiziale. In tale ipotesi, quando sulla domanda principale-opposizione al decreto- sia funzionalmente competente un giudice inferiore e sulla questione pregiudiziale -o sulla eccezione di compensazione o sulla riconvenzionale-, da decidere con efficacia di giudicato, sia competente per valore un giudice superiore, non puo aversi attrazione o riunione delle due cause ne presso il giudice superiore ne presso il giudice inferiore, essendo inevitabile che le due cause rimangano separate, salvo le potesta del giudice inferiore di sospendere la decisione sulla domanda principale. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)